Ciao,
sei cliente di Iberdrola?
ACCEDI o REGISTRATI
Le forniture di energia elettrica sono soggette:
All'accisa, in base al D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 ("Testo Unico delle Accise"), con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I del medesimo decreto, al momento della fornitura ai consumatori finali, ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.
All'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), in base al D.P.R. 26/10/1972 n.633 (e successive modifiche ed integrazioni).
Di seguito può trovare le informazioni sulle seguenti possibilità di agevolazione fiscale:
1. Esclusioni / esenzioni dal campo di applicazione dell?accisa - Art. 52, commi 2 e 3 TUA
Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all'art. 52 comma 2, stabilisce quali sono gli utilizzi di energia elettrica non sottoposti ad accisa ovvero posti fuori dal campo di applicazione; in particolare, segnaliamo:
Un elenco di tali attività è consultabile nella pertinente istanza presente nei prossimi punti.
2. Non applicazione delle accise per Clienti "Soggetti Obbligati" ai fini fiscali - Art. 53 TUA
Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all'art. 52 comma 3, stabilisce quali sono gli utilizzi di energia elettrica esenti da accisa; in particolare, segnaliamo:
Impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano
Come ottenerle?
Dopo aver presa completa visione di quanto sopra esposto, occorre stabilire quali delle due istanze disponibili è oppor tuno presentare.
Clienti aventi utilizzi di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione, quali per l'appunto usi assogget tati ed usi esclusi oppure esenti, con potenza disponibile inferiore a 200kW, devono utilizzare il modello denominato "Istanza e Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relative all'uso dell'energia elettrica per Clienti con uso proprio con impiego promiscuo e potenza disponibile NON superiore a 200Kw". Tale Istanza, opportunamente corredata di allegati, sarà trasmessa da Iberdrola Clienti Italia al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, al fine di convenire direttamente con l'Ufficio il canone d'imposta corrispondente in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote (come stabilito dall'art. 55 comma 2 del Testo Unico delle Accise).
Nel caso in cui nell'impianto si abbia un impiego promiscuo di energia elettrica e una potenza disponibile superiore ai 200kW, al fine del riconoscimento degli utilizzi fuori dal campo di applicazione, Clienti devono provvedere ad avanza re opportuna istanza direttamente all'Ufficio delle Dogane competente per il territorio; successivamente devono anche attivarsi, sempre presso il medesimo Ufficio, per la richiesta di assunzione della qualifica di Soggetto Obbligato (art. 53, comma1 lettera c) del Testo Unico delle Accise).
I clienti, invece, aventi un unico utilizzo di energia elettrica, per il quale, secondo la normativa vigente, è prevista un'esclusione o un'esenzione, non essendo in questo caso presenti impieghi promiscui, devono utilizzare il modello denominato "Modello per Istanza e Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relative all'uso di energia elettrica
per Clienti con impiego TOTALMENTE ESENTE O TOTALMENTE ESCLUSO dal campo di applicazione delle accise". Tale Istanza, opportunamente corredata di allegati, sarà trasmessa da Iberdrola Clienti Italia al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, per la formale preventiva autorizzazione a procedere con il riconoscimento dell'agevolazione.
3. Altre esenzioni da accisa - Art. 17 TUA
Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all'art. 53 regolamenta i soggetti obbligati. Nel dettaglio, il comma 1 definisce chi sono i soggetti obbligati d'imposta, ovvero:
Il comma 2 dell'art. 53 TUA, inoltre, stabilisce chi ha la facoltà di diventarlo su richiesta, ovvero:
Ai soggetti obbligati e' rilasciata, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, una licenza di esercizio o un'autorizzazione, ove è attributo uno specifico codice ditta alfanumerico di 13 caratteri (prefisso IT00).
La fatturazione di energia elettrica di questi Clienti avviene senza l'applicazione delle accise, in quanto i Clienti dichiarano al proprio fornitore di energia elettrica di provvedere al diretto assolvimento delle accise per l'energia elettrica acquistata.
Come ottenere la NON applicazione dell'accisa?
Il Cliente deve compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modello denominato "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'uso dell'energia elettrica del clienti Soggetti Obbligati" e provvedere ad allegare necessariamente una copia della licenza di esercizio o dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente per il territorio.
4. Applicazione di aliquota I.V.A. ridotta
L'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modi fiche ed integrazioni.
Le aliquote di imposta da applicare sono stabilite all'art. 16 del D.P.R.633/72; allo stesso articolo, il decreto richiama l'applica zione di un'aliquota ridotta per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata Tabella A, fra i quali l'energia elettrica, citata nella parte III al n. 103.
Chi ne ha diritto?
Come ottenerla?
Dopo aver presa completa visione di quanto sopra esposto e dei contenuti dell'istanza - dichiarazione, è necessario compilare e sottoscrivere, in ogni sua parte, la modulistica pertinente alla propria attività.
5. Non imponibilità ai fini dell'aliquota I.V.A. da applicare
Esportatori abituali
Sono operatori economici che, effettuando operazioni non imponibili per un determinato ammontare, acquisiscono lo status di "esportatore abituale" grazie al quale possono effettuare, l'anno successivo, acquisti e importazioni senza applicazione di imposta entro un limite quantitativo (cosiddetto plafond).
Per poter acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva, infatti, è necessario che l'ammontare delle operazioni relative alle esportazioni, operazioni assimilate, cessioni intracomunitarie e servizi internazionali registrate nell'anno precedente o nei 12 mesi precedenti, sia superiore al 10% del volume d'affari realizzato nell'anno precedente o nei 12 mesi precedenti a seconda che si voglia utilizzare il metodo solare o quello mobile. E' ammesso il plafond mobile dopo almeno un anno dall'inizio dell'attività d'impresa.
Si intendono esportazioni e operazioni assimilate quelle indicate all'art. 8 "Cessioni all'esportazione" - primo com ma, lettere a) e b), all'art. 8-bis "Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione"; all'art. 9 "Servizi interna zionali connessi agli scambi internazionali", del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, nonché le operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 40 commi 4-bis, 5, 6 e 8 e agli articoli 41, 52 e 58 del Decreto Legge n. 331/1993 (convertito in Legge 29/10/1993 n.427):
Le forniture di gas naturale destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione sono sottopos te:
Di seguito troverai informazioni sulle seguenti possibilità di agevolazione fiscale:
All'accisa, in base al D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 ("Testo Unico delle Accise"), con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato i del medesimo decreto, al momento della fornitura ai consumatori finali, ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.
1. Riduzioni sulle aliquote di Accisa e delle addizionali regionali;
Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione:
Godono inoltre di una specifica alíquota di accisa agevolata (ridotta, rispetto all'aliquota per usi civili) e sono escluse dal pagamento dell'addizionale regionale( ARISGAM) e da quella sostitutiva le Forze Armate Nazionali (per i soli usi consentiti cosiddetti "usi istituzionali").
2. Esclusioni dal campo di applicazione delle Accise e delle addizionali regionali;
Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs 2.2.2007 n. 26, che ha modificato, fra l'altro, l'articolo 21 del "Testo Unico delle Ac - cise", dal 1° giugno 2007 il gas naturale utilizzato nei processi di riduzione chimica, nei processi elettrolitici, nei processi meta llurgici e nei processi mineralogici (classificati alle lettere DI 26 e DJ 27 della "Classificazione Statistica delle Attività Economiche nelle Comunità Europee", recepita in Italia dalla "classificazione ATECO") non è sottoposto all'applicazione dell'accisa e delle relative addizionali regionali. Un elenco di tali attività è consultabile nella pertinente istanza (istanza "Usi esclusi"), consultabi le, in formato Acrobat, a fondo pagina.
Lo stesso Testo Unico delle Accise prevede all'art.22 ulteriori utilizzi che non sono sottoposti all'applicazione dell'Accisa e delle relative Addizionali Regionali.
3. Esenzioni dalle aliquote di Accisa e delle addizionali regionali;
Tutti i clienti con forniture i cui impieghi di gas naturale comportino l'esenzione, l'agevolazione (indicate alla Tabella A del D.Lgs.504/1995) o l'esclusione dall'Accisa.
4. Applicazione di aliquota I.V.A. ridotta;
5. Non imponibilità ai fini dell'aliquota I.V.A. da applicare.
Esportatori abituali Sono operatori economici che, effettuando operazioni non imponibili per un determinato ammontare, acquisiscono lo status di “esportatore abituale” grazie al quale possono effettuare, l’anno successivo, acquisti e importazioni senza applicazione di imposta entro un limite quantitativo (cosiddetto plafond).
Per poter acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, infatti, è necessario che l’ammontare delle operazioni relative alle esportazioni, operazioni assimilate, cessioni intracomunitarie e servizi internazionali registrate nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti, sia superiore al 10% del volume d’affari realizzato nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti a seconda che si voglia utilizzare il metodo solare o quello mobile. E’ ammesso il plafond mobile dopo almeno un anno dall’inizio dell’attività d’impresa.
Si intendono esportazioni e operazioni assimilate quelle indicate all’art. 8 “Cessioni all’esportazione” - primo comma, lettere a) e b), all’art. 8-bis “Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione”; all’art. 9 “Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali”, del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, nonché le operazioni intracomunitarie di cui all’articolo 40 commi 4-bis, 5, 6 e 8 e agli articoli 41, 52 e 58 del Decreto Legge n. 331/1993 (convertito in Legge 29/10/1993 n.427):