Modello di business Iberdrola Italia
Iberdrola Italia opera esclusivamente attraverso contratti PPA (Power Purchase Agreement), vendendo energia rinnovabile prodotta dai propri impianti a clienti corporate e industriali. Dal 2025, Iberdrola Italia non fornisce più energia elettrica a clienti residenziali e non commercializza più gas naturale.
Le informazioni riportate di seguito riguardano pertanto esclusivamente le agevolazioni fiscali (accise) applicabili alle forniture di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'ambito di contratti PPA con clienti imprese.
ENERGIA ELETTRICA
Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all'art. 52 comma 2, stabilisce quali sono gli utilizzi di energia elettrica non sottoposti ad accisa ovvero posti fuori dal campo di applicazione; in particolare, segnaliamo:
- Utilizzata principalmente per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici e nel processi
metallurgici (*) classificati con le lettere DJ 27 della Classificazione Statistica della
"nomenclatura generale delle Attività Economiche nelle Comunità Europee"
Nota: Riferimento ATECO aggiornato alla versione 2025, in vigore dal 1° aprile 2025. Classificazione ATECO 2025 (in vigore dal 1° aprile 2025), che sostituisce le precedenti versioni della classificazione delle attività economiche - Impiegata nei processi elettrolitici mineralogici
- Impiegata per la realizzazione di prodotti su cui l'energia incide circa il 50% del costo finale
Esenzione per energia da fonti rinnovabili
Ai sensi dell'art. 52 del Testo Unico delle Accise, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili con impianti di potenza installata superiore a 20 kW, se autoconsumata dal produttore, è esente da accisa. Tale disposizione è particolarmente rilevante nel contesto dei contratti PPA, nei quali il cliente industriale può beneficiare dell'esenzione qualora sussistano i requisiti di autoconsumo previsti dalla normativa vigente.
Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all'art. 52 comma 3, stabilisce quali sono gli utilizzi di energia elettrica esenti da accisa; in particolare, segnaliamo:
- Energia elettrica utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri
- Energia elettrica impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano
- Forniture nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari
- Ad organizzazioni internazionali riconosciute
- Alle Forze armate di qualsiasi Stato parte del Trattato NATO
Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all'art. 53 regolamenta i soggetti obbligati. Nel dettaglio, il comma 1 definisce chi sono i soggetti obbligati d'imposta, ovvero: I soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali (indicati come venditori).
La fatturazione di energia elettrica di questi Clienti avviene senza l'applicazione delle accise, in quanto i Clienti dichiarano al proprio fornitore di energia elettrica di provvedere al diretto assolvimento delle accise per l'energia elettrica acquistata.
Regime fiscale applicabile ai contratti PPA
Soggetto obbligato ai fini delle accise nel contesto PPA
Nell'ambito dei contratti PPA (Power Purchase Agreement), il soggetto obbligato al pagamento delle accise sull'energia elettrica è individuato ai sensi dell'art. 53 del TUA. In funzione della struttura contrattuale (PPA fisico o virtuale, on-site o off-site), il soggetto obbligato può essere il produttore, il trader/aggregatore, oppure il consumatore finale che provvede al diretto assolvimento.
Regime IVA
- Aliquota ordinaria: 22%
- Aliquota ridotta 10%: applicabile a imprese manifatturiere, estrattive e agricole (art. 127-sexiesdecies, Tabella A, Parte III, DPR 633/72)
- Reverse charge: applicabile alle cessioni di energia elettrica a soggetti rivenditori (art. 17, comma 6, lett. d-quater, DPR 633/72)
Esenzione accise per autoconsumo da fonti rinnovabili
L'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza installata superiore a 20 kW, qualora autoconsumata dal produttore, è esente dall'applicazione delle accise ai sensi dell'art. 52 del TUA. Nel contesto dei PPA on-site con struttura di autoconsumo, il cliente industriale può qualificarsi come produttore-consumatore e beneficiare dell'esenzione.
Riforma D.Lgs. 43/2025 - Novità in vigore dal 1° gennaio 2026 Il Decreto Legislativo 14 marzo 2025, n. 43, ha introdotto significative modifiche al regime delle accise sull'energia elettrica e sul gas naturale, con effetto dal 1° gennaio 2026. Di seguito le principali novità rilevanti per i clienti imprese:
- Dichiarazioni semestrali: Le dichiarazioni annuali sono sostituite da dichiarazioni semestrali, con scadenze al 28 febbraio (per il secondo semestre dell'anno precedente) e al 31 agosto (per il primo semestre dell'anno in corso).
- Pagamenti mensili delle accise: I versamenti delle accise diventano mensili, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
- SOAC (Soggetto Obbligato Accreditato): Viene introdotta la figura del SOAC, un soggetto obbligato che, in virtù di specifici requisiti di affidabilità e compliance, può beneficiare di semplificazioni procedurali e di un rapporto privilegiato con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- Nuova terminologia: La distinzione tra ?usi civili? e ?usi industriali? è sostituita dalla nuova classificazione in ?usi domestici? e ?usi non domestici?, con conseguente riallineamento delle aliquote e delle agevolazioni applicabili.
Aggiornamento classificazione ATECO
Nota: Necessario aggiornare i riferimenti alla classificazione ATECO alla versione 2025.
A partire dal 1° aprile 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che sostituisce la precedente classificazione ATECO 2007 (aggiornamento 2022). Tutti i riferimenti alle attività economiche ai fini delle agevolazioni fiscali devono essere verificati rispetto ai nuovi codici ATECO 2025.