IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
In data 8 giugno 2001, il Legislatore Delegato ha emanato il D.lgs. n. 231/2001 (di seguito, per brevità, anche il "Decreto"), avente ad oggetto la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".
Fino all'emanazione del Decreto, era normativamente escluso che una società potesse comparire nella veste di imputato nell'ambito di un processo penale. Con l'introduzione del Decreto è stato superato il principio secondo cui "societas delinquere non potest" ed è stato introdotto, a carico degli enti (di seguito, per brevità, anche collettivamente indicati come gli "Enti" e singolarmente come l"Ente"), un regime di responsabilità assimilabile ad una responsabilità penale che si affianca a quella della persona fisica che ha agito quale autore materiale del reato.
In particolare, affinché il reato commesso dalla persona fisica sia riconducibile - sotto il profilo oggettivo - all'Ente è necessario che:
- la persona fisica, autore materiale del reato appartenga - anche di fatto - all'Organizzazione dell'Ente o agisca in nome o per conto dello stesso;
- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
- l'autore materiale del reato non abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
A ben vedere, tuttavia, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconduzione, sul piano oggettivo, del reato all'ente, ma occorre potere formulare un giudizio di rimproverabilità in capo all'Ente medesimo, ovvero, individuare una forma di partecipazione soggettiva dell'Ente al reato commesso.
In tal senso, sotto il profilo soggettivo, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:
- ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire uno dei Reati Presupposto della specie di quello verificatosi;
- ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, "Organismo di Vigilanza" o per brevità "OdV" o anche "Organismo");
- Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.
La responsabilità amministrativa dell'Ente, tuttavia, non è "legata" alla commissione di qualsivoglia reato, ma può essere eventualmente configurata solo in relazione ai c.d. Reati - Presupposto, ovvero, i reati espressamente richiamati dal Decreto e dalla Legge n. 146/2006.
IL MODELLO DI IBERDROLA
Sebbene l'adozione del Modello non sia obbligatoria IBERDROLA ha deciso - autonomamente - di conformarsi alle prescrizioni del Decreto e di procedere all'adozione di un proprio Modello ed alla nomina di un Organismo di Vigilanza e ciò, anche al fine di:
- ribadire che le condotte che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto sono condannate, anche ove poste in essere nel suo interesse o a suo vantaggio, in quanto contrarie, oltre che a disposizioni di legge, ai principi etico - sociali a cui si ispira la propria attività;
- ribadire che le condotte che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto sono condannate, anche ove poste in essere nel suo interesse o a suo vantaggio, in quanto contrarie, oltre che a disposizioni di legge, ai principi etico - sociali a cui si ispira la propria attività;
- prevenire e/o tempestivamente contrastare la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.
Il Modello di IBERDROLA è stato adottato con delibera degli Consiglio di Amministrazione ed è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale".
- La "Parte Generale" illustra il modello di governance ed i sistemi organizzativi e di controllo interni adottati dalla Società, le procedure manuali ed informatiche che integrano i principali sistemi di gestione dell'area Amministrativa, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazioni e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del Modello stesso.
- La "Parte Speciale" contiene la descrizione della struttura dei reati presupposto della responsabilità dell'ente, un elenco delle aree a rischio e dei presidi di controllo generici, nonché la mappatura delle aree a rischio reato identificate sulla base della struttura organizzativa e delle attività aziendali svolte da Iberdrola. Inoltre, nella Parte Speciale sono indicati i principi comportamentali e i presidi organizzativi definiti dalla Società in ottica preventiva.
IL CODICE DI CONDOTTA
Un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo è rappresentato dall'adozione del Codice di Condotta che rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che l'ente riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti.
La Società, determinata a improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto della legalità, ha adottato quale proprio Codice di Condatta il "Code of Conduct for Directors, Professionals and Suppliers" definito dal Gruppo IBERDROLA (di seguito anche solo il "Code of Conduct"), con il quale quest'ultimo ha inteso diffondere le linee guida alla conformità legale e alla condotta etica presso tutte le Società e organizzazioni allo stesso riconducibili, nell'ottica della cultura "preventiva" basata sul principio della "tolleranza zero" nei confronti della commissione di atti illeciti, che connota e distingue il Gruppo IBERDROLA.
Il Code of Conduct definisce principi idonei a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D. Lgs. n. 231/2001, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del Modello e costituendo un elemento a esso complementare.
Cliccando al seguente link potrete trovare e scaricare il Codice Etico della Società